Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
Secondo il Tribunale di Lecce è legittimo il trasferimento degli embrioni crioconservati anche successivamente al decesso del marito stante la irrevocabilità del consenso nei momenti successivi alla fecondazione
La quarta sezione della Corte di Cassazione, nell’esaminare i criteri che distinguono le fattispecie di omicidio (doloso e colposo ex artt. 575 e 589 c.p.), infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (art. 578 c.p.) e procurato aborto (art.17 e ss. l. n. 194/1978), ha riconosciuto la possibilità che anche il feto rientri nella nozione di “uomo”, quale soggetto passivo dei reati di omicidio.
Con sentenza n. 99 del 19 giugno 2019, la Cour constitutionnelle belga ha accolto il ricorso in annullamento presentato da alcune associazioni impegnate nella tutela dei diritti delle persone transgender, stabilendo che l’articolo 3 della legge del 25 giugno 2017, “réformant des régimes relatifs aux personnes transgender de l’état civil e ses effets”, viola il principio di eguaglianza (art. 10 costituzione belga) nella parte in cui non riconosce un genere diverso da quello maschile e femminile.
Colui che, in relazione ad una pratica di fecondazione in vitro eterologa, non si limiti a fornire i propri gameti per favorire l’altrui progetto genitoriale, ma sia registrato come genitore nell’atto di nascita del nato e, poi, sia presente nella vita dello stesso, esercitando i diritti e doveri connaturati nella responsabilità genitoriale, è per questo genitore.
La Corte costituzionale ha rigettato la questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 1, commi 1 e 2, 2, 4, 5 e 12, commi 2, 9 e 10 della legge n. 40/2004 che vietano l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie omosessuali femminili (da ottenersi con fecondazione eterologa).
La L. n. 40 del 2004, art. 12, comma 6, punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l’acquisizione di gameti in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione anche se destinate alla realizzazione della tecnica di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
La Court of Session scozzese ha rigettato il ricorso in appello da parte della Society for the Protection of Unborn Children (SPUC), associazione pro-vita scozzese, che in prima istanza aveva impugnato la decisione del governo scozzese di modificare l’Abortion Act nella parte in cui consente di effettuare in casa l'interruzione di gravidanza attraverso l’assunzione di farmaci.
La Court of Protection inglese ha autorizzato l'interruzione di nutrizione e idratazione artificiali e l'avvio di un piano per le cure di fine vita per una persona (P) in stato di minima coscienza. La decisione si basa sull’accertamento delle volontà precedentemente espresse dalla donna di non essere lasciata in vita in tali condizioni.
Non garantire l’idratazione e l’alimentazione artificiali ingerisce con l’esercizio del diritto alla vita (qualificato come libertà individuale), la cui privazione ha conseguenze irreversibili. Per questo motivo lo Stato avrebbe agito al di fuori dei poteri ad esso riconosciuti dalla legge.
L’art. 8 della L. 40/2004 è riferibile anche l’ipotesi di fecondazione omologa post mortem avvenuta mediante l’utilizzo del seme crioconservato di colui che, dopo aver prestato, congiuntamente alla moglie o alla convivente, il consenso all’accesso alle tecniche di PMA e senza che ne risulti la successiva revoca, sia poi deceduto prima della formazione dell’embrione, avendo autorizzato l’utilizzo dei gameti anche dopo la propria morte.